L’istituto delle banche commerciali, di pari
passo con la nozione di prestito e, conseguentemente, di tasso di interesse, è
parte integrante della nostra società.
Tra le funzioni fondamentali svolte dalle
banche commerciali spicca quella legata all’erogazione dei prestiti, cui si
ricorre tipicamente quando si ha la necessità di effettuare un’ingente spesa
nell’immediato: infatti, il reddito da lavoro, cioè la principale fonte di
guadagno del consumatore, è tipicamente un reddito-flusso, ovvero consiste in
periodiche erogazioni di denaro a beneficio del lavoratore, il quale, quindi, è
solitamente in grado di coprire le spese ordinarie (vestiti, viveri,
carburante…), mentre ha difficoltà nel sostenere tutte quelle spese
straordinarie che richiedono una cospicua disponibilità economica
nell’immediato (acquisto di un’automobile, di un immobile etc.).
Per questo motivo, l’intervento della banca
commerciale risulta decisivo poiché permette al consumatore di scambiare
reddito futuro (i futuri pagamenti delle rate del prestito, presumibilmente adempiuti
attingendo principalmente al proprio reddito da lavoro, trascuriamo in questa
sede le varie declinazioni di lavoro) con reddito presente, cioè lo stock di
moneta disponibile nell’immediato e necessario per far fronte alle spese
straordinarie di cui sopra.
Tuttavia, la rinuncia alla liquidità nel
presente, operata dalle banche commerciali, implica, per vari ordini di motivi
(tra cui il rischio legato all’eventuale insolvenza del debitore e la normale
presenza di inflazione, da cui segue che lo stesso ammontare di denaro
impiegato nel presente è caratterizzato da un potere d’acquisto maggiore
rispetto al suo impiego nel futuro) l’onere, per il debitore, di pagare un
predeterminato (nella maggior parte dei casi) tasso di interesse, applicato alla
cifra presa a prestito.
Le suddette dinamiche ci appaiono limpide,
logiche e razionali, ma in passato sono state soggette a coriacee resistenze,
soprattutto di ordine etico-morale.
Queste resistenze erano principalmente propugnate,
con sfumature diverse, dalle due principali religioni monoteiste per numero di
credenti: l’Islam e il Cristianesimo.
Il concetto di fondo era però analogo: la
richiesta, da parte del creditore, di un tasso di interesse, che grava sulle
spalle del debitore, è iniqua ed immorale perché tipicamente colui che richiede
danaro a prestito si trova in condizioni di indigenza, o di estrema esigenza,
sulle quali sarebbe profondamente scorretto lucrare per trarne un ritorno
materiale.
L’avversione era dunque incentrata sull’accessorio
dell’interesse, non sullo strumento di prestito in senso lato, che, anzi, era
in un certo senso incentivato, a patto che avvenisse in forma del tutto
gratuita.
L’Ebraismo, invece, pur condannando
l’interesse, non lo impediva in assoluto. Programmatico in questo senso il
passo dell’Antico Testamento di cui sotto:
“Non
farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di
qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a
interesse, ma non al tuo fratello”
Dt. 23
È lapalissiana
la dicotomia tra il trattamento da riservare al fratello, cioè all’Ebreo, e allo
straniero, fedele ad altri culti. Questo passaggio è di fondamentale
importanza, poiché costituisce il fondamento dottrinale che consentì agli Ebrei
di divenire i primi prestatori di denaro in Europa.
Il Cristianesimo, che eppure afferisce in buona
parte ai precetti dell’Antico Testamento, non può condividerne la visione in
merito a questa questione, dato che si fonda sul principio secondo cui ogni
uomo è fratello.
Emblematica, a questo proposito, è la reazione
di Gesù Cristo, documentata in tutti e quattro i Vangeli, quando si trova innanzi
a mercanti e cambiavalute, che svolgevano le proprie attività nel Tempio di
Gerusalemme, e, indignato, rovescia i banchi dei cambiavalute, i quali
trattenevano una commissione ragguardevolmente alta, cacciandoli dal Tempio.
In questo passo, si invera il profondo distacco
del Cristo rispetto alla visione propugnata dall’Ebraismo.
Nel mondo islamico, invece, il divieto di
interesse (ribā), costituisce uno dei
cinque pilastri in materia di finanza della Shari’a, cioè il coacervo di regole
programmatiche dettate da Allah.
In particolare, si afferma che
l’interesse è vietato nel caso in cui l’ammontare di denaro sul quale si
applica venga richiesto per sostenere spese non produttive, come l’acquisto di
un’immobile o di un’automobile, che cioè non permettono al debitore di
realizzare, neanche potenzialmente, dei profitti utili per la restituzione del
prestito e il pagamento degli interessi; tuttavia, l’imposizione del tasso di
interesse viene consentita se il denaro prestato viene utilizzato dal debitore
per finanziare investimenti produttivi, come la costituzione di un’impresa, che
cioè potrebbero fungere da risorsa utile per ripagare prestito e interessi;
tuttavia, anche in questo caso, il rischio, insito ad ogni investimento
produttivo, dev’essere ripartito tra creditore e debitore, per cui, se
l’investimento non dovesse produrre gli effetti auspicati, il creditore deve adoperarsi
per agevolare la restituzione del prestito e, eventualmente, dovrà rinunciare
all’interesse stesso o, persino, ad una sostanziosa quota del prestito
accordato:
“Chi è nelle difficoltà, abbia una dilazione fino a che si
risollevi. Ma è meglio per voi se rimetterete il debito, se solo lo sapeste”
Cor. 002 – Surat
Al-Baqara, v. 280
La Shari’a,
dunque, si caratterizza per una visione del tasso di interesse più permissiva,
concreta e moderna rispetto a quella della Bibbia.
È interessante,
a questo punto, comprendere come questi principi si sono modificati nel tempo,
all’interno del mondo islamico e di quello cristiano, alla luce dei profondi
cambiamenti cui è stato soggetto il sistema economico nei secoli, che hanno oltremodo
modificato le esigenze degli operatori, fino a giungere ai giorni nostri,
premettendo il fatto che, mentre la legislazione delle nazioni in cui il
Cristianesimo ha storicamente attecchito è pressoché scevra da ogni sorta di
influenza religiosa, quella dei paesi islamici è invece, nella maggior parte
dei casi, ancora molto legata ai valori programmatici enunciati dalla Shari’a e
dal Corano.
In ossequio agli
insegnamenti di Cristo, nei secoli immediatamente successivi all’avvento del
Cristianesimo nell’intera Europa, ai Cristiani era inibita la possibilità di
prestare denaro chiedendo un interesse, di qualsiasi tenore esso fosse, e
quindi, ovviamente, nessun cristiano si arrischiava a concedere prestiti, non
potendo ricevere in cambio alcun tipo di remunerazione.
Tuttavia, come
in ogni epoca, i bisognosi di denaro non mancavano e dunque l’iniziativa fu
presa dagli Ebrei, cui, come già sottolineato, la Torah non impediva la
possibilità di pretendere interessi dai non-Ebrei. Questi ultimi venivano a
parole stigmatizzati dalle autorità cristiane (è proprio in questo frangente
che gli Ebrei si guadagnarono definitivamente la cattiva reputazione che li
avrebbe resi vittime, nei secoli successivi, di sanguinose persecuzioni), le
quali tuttavia non facevano nulla per impedire l’attività svolta, riconoscendone
implicitamente l’essenzialità.
Con il passare
dei secoli, l’affermazione di famiglie potenti e facoltose nelle sfere di
potere apicali, desiderose di partecipare di questi proficui affari, contribuì
a moltiplicare le pressioni sui depositari della Dottrina cristiana affinché
interpretassero i precetti dei testi sacri in maniera meno stringente, aprendo
così alla possibilità, anche per i Cristiani, di prestare denaro
legittimamente, chiedendo un adeguato tasso di interesse.
Apertura che puntualmente
pervenne nel XIII secolo, forte della tesi, propugnata in particolare
dall’influente Tommaso D’Aquino, secondo cui l’interesse è lecito ove si
abbiano sufficienti elementi per asserire che vi sia un rischio di perdita
(danno emergente), o di mancato guadagno (lucro cessante).
A partire dal XIV secolo, dunque,
sebbene mai completamente accettato dalla Chiesa cattolica, lo strumento del
tasso di interesse divenne parte integrante del sistema economico di ogni
nazione cristiana e si evolse di pari passo con quest’ultimo.
Per quanto riguarda la società
islamica, il fatto che la Shari’a sia stata soggetta ad un esiguo numero di
interpretazioni evolutive, in combinato disposto con la presenza, ancora oggi,
di numerosi Stati Islamici, in cui legge e dottrina religiosa sono fortemente intrecciate
e, in alcuni casi, persino plasmate l’una sull’altra, hanno implicato un minor
distacco rispetto ai precetti originari della Shari’a.
Tuttavia, a partire dagli anni
Settanta dello scorso secolo, si è sviluppato un modello di banca che non
deroga alle regole della Shari’a, pur garantendo un canale di finanziamento
agli operatori islamici e, allo stesso tempo, la possibilità, seppur con
modalità atipiche, di rendere redditizia l’attività per le banche creditrici,
dette appunto banche islamiche. Le banche islamiche si fondano su tre contratti
fondamentali, sottoscritti dalla banca e dal cliente:
il contratto di Murabaha, cui si
ricorre principalmente per finanziare l’acquisto di beni di consumo, implica
che il cliente chieda alla banca di acquistare a pronti (cioè nell’immediato) un
dato bene, impegnandosi (promessa da cui il cliente può recedere a spese della
banca fino al termine della durata del contratto) a riscattarlo a termine (cioè
alla data di espirazione del contratto stesso), previo pagamento del prezzo di
acquisto iniziale, aumentato di un mark-up predeterminato.
Il contratto di Musharakah, che
implica che la banca e il cliente realizzino un’impresa, assimilabile, seppur
con alcune differenze sostanziali, ad una joint-venture, nell’ambito della
quale entrambi partecipano degli utili secondo quanto riportato nel contratto
(si lascia dunque spazio alla discrezionalità delle parti) e delle perdite in proporzione
alla quota di capitale impiegata dai due soggetti giuridici (in questo caso
l’autonomia delle parti non può derogare alle disposizioni legislative).
Il contratto di Mudarabah, infine, presenta
le stesse dinamiche del contratto di Musharakah, ma, a differenza di
quest’ultimo, è la sola banca che si impegna a fornire il capitale, mentre
l’apporto del cliente si misura meramente in termini di lavoro impiegato. Il
fatto che il capitale sia fornito esclusivamente dalla banca implica che
soltanto quest’ultima parteciperà delle eventuali perdite fatte registrare dall’impresa,
mentre la ripartizione degli utili viene indicata nel contratto, analogamente a
ciò che accade nel caso del Musharakah.
Negli ultimi decenni si è
registrata una massiccia affluenza di soggetti di religione islamica in molti
paesi europei, alcuni dei quali hanno deciso di permettere la costituzione di
banche, spesso costole di istituti preesistenti (come nel caso della BNP), che
operino a beneficio dei cittadini di religione islamica di queste nazioni.
Sebbene il fenomeno sia, ad oggi, pressoché
inesistente in Italia, si registrano svariate banche islamiche in varie nazioni
europee, tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Lussemburgo; tuttavia, alcuni
giuristi si interrogano sul grado di compatibilità tra le peculiari
caratteristiche delle banche islamiche e la legislazione in materia bancaria
dei suddetti paesi.
Ciononostante, se si esula dagli
aspetti giuridici, si ravvisa, nel modello delle banche islamiche, la
possibilità di offrire ai clienti prodotti finanziari più sostenibili, oltre
che un’alternativa al paradigma tradizionale delle banche commerciali
occidentali, le cui fondamenta appaiono sempre più fragili (si pensi alle recentissime
bancarotte di SVB e di Credit Suisse) e le cui dinamiche palesano un’endemica
deficienza dell’elemento dell’umanità del rapporto obbligatorio, preponderante
invece nel caso delle banche islamiche.
L’unico aspetto sul quale si riscontra un consenso
unanime verte sul fatto che il fenomeno delle banche islamiche è destinato ad
attecchire ulteriormente in tutto il mondo, principalmente per due ragioni:
-l’alto tasso di natalità caratterizzante le
popolazioni di religione islamica;
-la prevista intensificazione dei fenomeni migratori, che
spesso interessano aree in cui il culto maggiormente diffuso è quello
musulmano, verso l’Europa ed il Nord America.
Sarà l’evidenza empirica, dunque, a stabilire se e in
quale misura il sistema finanziario beneficerà di queste dinamiche.