Descrizione ed obiettivi

Ho deliberatamente scelto di giocare sui campi semantici caratterizzanti queste due parole, apparentemente agli antipodi, perché credo che, se si individuano determinate sfumature, possano risultare compatibili; ritengo infatti che entrambi gli aggettivi riflettano gli obiettivi programmatici e valoriali di questo blog: da un lato il desiderio di incentivare e di valorizzare la contaminazione, nel senso di commistione, pluralismo e molteplicità, di idee, pensieri e competenze: sono infatti dell’opinione che il confronto possa impreziosire le proprie posizioni e, talvolta, persino indurne un mutamento radicale; dall’altro, l’impegno a rendere questo blog uno spazio incontaminato, cioè puro, quindi libero, perché è esattamente tramite la libertà che si esaltano l’eteromorfismo e l’interazione. È proprio in ossequio a questi principi che ho scelto di rendere partecipi di questo progetto anche altre persone, non certo badando all’affinità delle loro posizioni, bensì selezionandole in base all’incommensurabile stima che nutro nei confronti di ciascuno di loro. A queste persone garantisco una libertà di espressione illimitata, formale tanto quanto sostanziale, che sfocia anche nel diritto (ci mancherebbe altro!) di non esprimersi per nulla: infatti, ritengo che soltanto prendendo le mosse dalla spontaneità e dalla naturalezza si sia in grado di apportare dei contributi di tangibile rilievo, che possano arricchire la comunità.

giovedì 14 dicembre 2023

Tra finanza e religione: le banche e i tassi di interesse

 L’istituto delle banche commerciali, di pari passo con la nozione di prestito e, conseguentemente, di tasso di interesse, è parte integrante della nostra società.

Tra le funzioni fondamentali svolte dalle banche commerciali spicca quella legata all’erogazione dei prestiti, cui si ricorre tipicamente quando si ha la necessità di effettuare un’ingente spesa nell’immediato: infatti, il reddito da lavoro, cioè la principale fonte di guadagno del consumatore, è tipicamente un reddito-flusso, ovvero consiste in periodiche erogazioni di denaro a beneficio del lavoratore, il quale, quindi, è solitamente in grado di coprire le spese ordinarie (vestiti, viveri, carburante…), mentre ha difficoltà nel sostenere tutte quelle spese straordinarie che richiedono una cospicua disponibilità economica nell’immediato (acquisto di un’automobile, di un immobile etc.).

Per questo motivo, l’intervento della banca commerciale risulta decisivo poiché permette al consumatore di scambiare reddito futuro (i futuri pagamenti delle rate del prestito, presumibilmente adempiuti attingendo principalmente al proprio reddito da lavoro, trascuriamo in questa sede le varie declinazioni di lavoro) con reddito presente, cioè lo stock di moneta disponibile nell’immediato e necessario per far fronte alle spese straordinarie di cui sopra.

Tuttavia, la rinuncia alla liquidità nel presente, operata dalle banche commerciali, implica, per vari ordini di motivi (tra cui il rischio legato all’eventuale insolvenza del debitore e la normale presenza di inflazione, da cui segue che lo stesso ammontare di denaro impiegato nel presente è caratterizzato da un potere d’acquisto maggiore rispetto al suo impiego nel futuro) l’onere, per il debitore, di pagare un predeterminato (nella maggior parte dei casi) tasso di interesse, applicato alla cifra presa a prestito.

Le suddette dinamiche ci appaiono limpide, logiche e razionali, ma in passato sono state soggette a coriacee resistenze, soprattutto di ordine etico-morale.

Queste resistenze erano principalmente propugnate, con sfumature diverse, dalle due principali religioni monoteiste per numero di credenti: l’Islam e il Cristianesimo.

Il concetto di fondo era però analogo: la richiesta, da parte del creditore, di un tasso di interesse, che grava sulle spalle del debitore, è iniqua ed immorale perché tipicamente colui che richiede danaro a prestito si trova in condizioni di indigenza, o di estrema esigenza, sulle quali sarebbe profondamente scorretto lucrare per trarne un ritorno materiale.

L’avversione era dunque incentrata sull’accessorio dell’interesse, non sullo strumento di prestito in senso lato, che, anzi, era in un certo senso incentivato, a patto che avvenisse in forma del tutto gratuita.

L’Ebraismo, invece, pur condannando l’interesse, non lo impediva in assoluto. Programmatico in questo senso il passo dell’Antico Testamento di cui sotto:

Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello”

Dt. 23

È lapalissiana la dicotomia tra il trattamento da riservare al fratello, cioè all’Ebreo, e allo straniero, fedele ad altri culti. Questo passaggio è di fondamentale importanza, poiché costituisce il fondamento dottrinale che consentì agli Ebrei di divenire i primi prestatori di denaro in Europa.

Il Cristianesimo, che eppure afferisce in buona parte ai precetti dell’Antico Testamento, non può condividerne la visione in merito a questa questione, dato che si fonda sul principio secondo cui ogni uomo è fratello.

Emblematica, a questo proposito, è la reazione di Gesù Cristo, documentata in tutti e quattro i Vangeli, quando si trova innanzi a mercanti e cambiavalute, che svolgevano le proprie attività nel Tempio di Gerusalemme, e, indignato, rovescia i banchi dei cambiavalute, i quali trattenevano una commissione ragguardevolmente alta, cacciandoli dal Tempio.

In questo passo, si invera il profondo distacco del Cristo rispetto alla visione propugnata dall’Ebraismo.

Nel mondo islamico, invece, il divieto di interesse (ribā), costituisce uno dei cinque pilastri in materia di finanza della Shari’a, cioè il coacervo di regole programmatiche dettate da Allah.

In particolare, si afferma che l’interesse è vietato nel caso in cui l’ammontare di denaro sul quale si applica venga richiesto per sostenere spese non produttive, come l’acquisto di un’immobile o di un’automobile, che cioè non permettono al debitore di realizzare, neanche potenzialmente, dei profitti utili per la restituzione del prestito e il pagamento degli interessi; tuttavia, l’imposizione del tasso di interesse viene consentita se il denaro prestato viene utilizzato dal debitore per finanziare investimenti produttivi, come la costituzione di un’impresa, che cioè potrebbero fungere da risorsa utile per ripagare prestito e interessi; tuttavia, anche in questo caso, il rischio, insito ad ogni investimento produttivo, dev’essere ripartito tra creditore e debitore, per cui, se l’investimento non dovesse produrre gli effetti auspicati, il creditore deve adoperarsi per agevolare la restituzione del prestito e, eventualmente, dovrà rinunciare all’interesse stesso o, persino, ad una sostanziosa quota del prestito accordato:

Chi è nelle difficoltà, abbia una dilazione fino a che si risollevi. Ma è meglio per voi se rimetterete il debito, se solo lo sapeste

Cor. 002 – Surat Al-Baqara, v. 280

La Shari’a, dunque, si caratterizza per una visione del tasso di interesse più permissiva, concreta e moderna rispetto a quella della Bibbia.

È interessante, a questo punto, comprendere come questi principi si sono modificati nel tempo, all’interno del mondo islamico e di quello cristiano, alla luce dei profondi cambiamenti cui è stato soggetto il sistema economico nei secoli, che hanno oltremodo modificato le esigenze degli operatori, fino a giungere ai giorni nostri, premettendo il fatto che, mentre la legislazione delle nazioni in cui il Cristianesimo ha storicamente attecchito è pressoché scevra da ogni sorta di influenza religiosa, quella dei paesi islamici è invece, nella maggior parte dei casi, ancora molto legata ai valori programmatici enunciati dalla Shari’a e dal Corano.

In ossequio agli insegnamenti di Cristo, nei secoli immediatamente successivi all’avvento del Cristianesimo nell’intera Europa, ai Cristiani era inibita la possibilità di prestare denaro chiedendo un interesse, di qualsiasi tenore esso fosse, e quindi, ovviamente, nessun cristiano si arrischiava a concedere prestiti, non potendo ricevere in cambio alcun tipo di remunerazione.

Tuttavia, come in ogni epoca, i bisognosi di denaro non mancavano e dunque l’iniziativa fu presa dagli Ebrei, cui, come già sottolineato, la Torah non impediva la possibilità di pretendere interessi dai non-Ebrei. Questi ultimi venivano a parole stigmatizzati dalle autorità cristiane (è proprio in questo frangente che gli Ebrei si guadagnarono definitivamente la cattiva reputazione che li avrebbe resi vittime, nei secoli successivi, di sanguinose persecuzioni), le quali tuttavia non facevano nulla per impedire l’attività svolta, riconoscendone implicitamente l’essenzialità.

Con il passare dei secoli, l’affermazione di famiglie potenti e facoltose nelle sfere di potere apicali, desiderose di partecipare di questi proficui affari, contribuì a moltiplicare le pressioni sui depositari della Dottrina cristiana affinché interpretassero i precetti dei testi sacri in maniera meno stringente, aprendo così alla possibilità, anche per i Cristiani, di prestare denaro legittimamente, chiedendo un adeguato tasso di interesse.

Apertura che puntualmente pervenne nel XIII secolo, forte della tesi, propugnata in particolare dall’influente Tommaso D’Aquino, secondo cui l’interesse è lecito ove si abbiano sufficienti elementi per asserire che vi sia un rischio di perdita (danno emergente), o di mancato guadagno (lucro cessante).

A partire dal XIV secolo, dunque, sebbene mai completamente accettato dalla Chiesa cattolica, lo strumento del tasso di interesse divenne parte integrante del sistema economico di ogni nazione cristiana e si evolse di pari passo con quest’ultimo.

Per quanto riguarda la società islamica, il fatto che la Shari’a sia stata soggetta ad un esiguo numero di interpretazioni evolutive, in combinato disposto con la presenza, ancora oggi, di numerosi Stati Islamici, in cui legge e dottrina religiosa sono fortemente intrecciate e, in alcuni casi, persino plasmate l’una sull’altra, hanno implicato un minor distacco rispetto ai precetti originari della Shari’a.

Tuttavia, a partire dagli anni Settanta dello scorso secolo, si è sviluppato un modello di banca che non deroga alle regole della Shari’a, pur garantendo un canale di finanziamento agli operatori islamici e, allo stesso tempo, la possibilità, seppur con modalità atipiche, di rendere redditizia l’attività per le banche creditrici, dette appunto banche islamiche. Le banche islamiche si fondano su tre contratti fondamentali, sottoscritti dalla banca e dal cliente:

il contratto di Murabaha, cui si ricorre principalmente per finanziare l’acquisto di beni di consumo, implica che il cliente chieda alla banca di acquistare a pronti (cioè nell’immediato) un dato bene, impegnandosi (promessa da cui il cliente può recedere a spese della banca fino al termine della durata del contratto) a riscattarlo a termine (cioè alla data di espirazione del contratto stesso), previo pagamento del prezzo di acquisto iniziale, aumentato di un mark-up predeterminato.

Il contratto di Musharakah, che implica che la banca e il cliente realizzino un’impresa, assimilabile, seppur con alcune differenze sostanziali, ad una joint-venture, nell’ambito della quale entrambi partecipano degli utili secondo quanto riportato nel contratto (si lascia dunque spazio alla discrezionalità delle parti) e delle perdite in proporzione alla quota di capitale impiegata dai due soggetti giuridici (in questo caso l’autonomia delle parti non può derogare alle disposizioni legislative).

Il contratto di Mudarabah, infine, presenta le stesse dinamiche del contratto di Musharakah, ma, a differenza di quest’ultimo, è la sola banca che si impegna a fornire il capitale, mentre l’apporto del cliente si misura meramente in termini di lavoro impiegato. Il fatto che il capitale sia fornito esclusivamente dalla banca implica che soltanto quest’ultima parteciperà delle eventuali perdite fatte registrare dall’impresa, mentre la ripartizione degli utili viene indicata nel contratto, analogamente a ciò che accade nel caso del Musharakah.

Negli ultimi decenni si è registrata una massiccia affluenza di soggetti di religione islamica in molti paesi europei, alcuni dei quali hanno deciso di permettere la costituzione di banche, spesso costole di istituti preesistenti (come nel caso della BNP), che operino a beneficio dei cittadini di religione islamica di queste nazioni.

Sebbene il fenomeno sia, ad oggi, pressoché inesistente in Italia, si registrano svariate banche islamiche in varie nazioni europee, tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Lussemburgo; tuttavia, alcuni giuristi si interrogano sul grado di compatibilità tra le peculiari caratteristiche delle banche islamiche e la legislazione in materia bancaria dei suddetti paesi.

Ciononostante, se si esula dagli aspetti giuridici, si ravvisa, nel modello delle banche islamiche, la possibilità di offrire ai clienti prodotti finanziari più sostenibili, oltre che un’alternativa al paradigma tradizionale delle banche commerciali occidentali, le cui fondamenta appaiono sempre più fragili (si pensi alle recentissime bancarotte di SVB e di Credit Suisse) e le cui dinamiche palesano un’endemica deficienza dell’elemento dell’umanità del rapporto obbligatorio, preponderante invece nel caso delle banche islamiche.

 L’unico aspetto sul quale si riscontra un consenso unanime verte sul fatto che il fenomeno delle banche islamiche è destinato ad attecchire ulteriormente in tutto il mondo, principalmente per due ragioni:

-l’alto tasso di natalità caratterizzante le popolazioni di religione islamica;

-la prevista intensificazione dei fenomeni migratori, che spesso interessano aree in cui il culto maggiormente diffuso è quello musulmano, verso l’Europa ed il Nord America.

 Sarà l’evidenza empirica, dunque, a stabilire se e in quale misura il sistema finanziario beneficerà di queste dinamiche.

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